UFI

Identificatore Unico di Formula

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Il 22 marzo 2017 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2017/542 che modifica il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e ne costituisce l’Allegato VIII.

Questo allegato introduce in Europa un’importantissima novità in termini di notifica delle miscele pericolose in quanto sancisce l’attività di armonizzazione delle informazioni da comunicare agli Organismi Competenti ai sensi dell’Articolo 45 del CLP.

Ad oggi la notifica viene effettuata presso l'organismo nazionale che per l'Italia è il sito dei Preparati Pericolosi presso l'Istituto Superiore di Sanità come pure presso i siti delle altre nazioni con modalità differenti.

Per armonizzare su tutta la Unione è stato creato il PCN Poison Centre Notifications.

Numerose e complesse sono le novità introdotte dall’allegato VIII del Reg. CLP che le aziende devono tener presente.

Tra queste elenchiamo le più rilevanti:

  • la notifica deve essere effettuata prima dell’immissione sul mercato della miscela;
  • sarà necessario assegnare a ciascuna formulazione uno specifico codice, l’UFI (Identificatore Unico di Formula) che deve essere inserito in etichettatura e in scheda dati di sicurezza;
  • sarà possibile notificare tali informazioni utilizzando un sistema centralizzato messo a disposizione da ECHA in tutte le lingue dell’Unione

 

Per consentire a tutte le aziende di uniformarsi alle nuove disposizioni, l’Allegato VIII prevede dei periodi transitori dipendentemente dall’utilizzo finale delle miscele.

In particolare gli obblighi sopra descritti decorrono dal:

  • 1° gennaio 2020 ( derogato al 1° gennaio 2021) per prodotti destinati al consumo;
  • 1° gennaio 2021 per prodotti destinati all’uso professionale;
  • 1° gennaio 2024 per prodotti destinati all’uso industriale.

Per le miscele che sono già state notificate secondo i singoli regimi nazionali il Regolamento consente alle aziende di adeguarsi entro il 2025: ciò significa che entro tale data tutte le miscele che rientrano nel campo di applicazione dell’Art 45 del Regolamento CLP dovranno essere notificate secondo la nuova modalità.

Se le stesse miscele di cui sopra dovessero però subire cambiamenti prima del 2025 (per es. per variazioni di composizione chimica) queste devono essere ri-notificate secondo le scadenze previste dell’Allegato VIII.